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TRIBUNALE DI FIRENZE
ATTO DI CITAZIONE
Il Sig. Giovanni Amaducci nato a Boston (USA) il 1.03.1964 e residente a Firenze in Via XXXX, elettivamente domiciliato in Firenze Via di Camporeggi n. 1, rappresentato e difeso dall’Avv. Giada Budini (C.F. BDNGDI90M51A390B, fax: 0554633585, mail: giadabudini@alice.it, PEC: giada.budini@firenze.pecavvocati.it ), per mandato steso in calce al presente atto, premette che;
IN FATTO
In data 27.09.2013 si riuniva la Direzione del Partito Democratico per l’approvazione del regolamento contenente le procedure di elezione del Segretario e dell’Assemblea Nazionale in vista delle Primarie del 2013.
Tale regolamento, all’art 3, dispone che le candidature per la Segreteria del Partito devono essere depositate presso la Commissione Nazionale entro le ore 20.00 del 11.10.2013.
Suddetto articolo, al secondo comma, indica, inoltre, quali sono i requisiti necessari per la validità delle candidature. In particolare è necessario che ogni singola candidatura sia sottoscritta da almeno il 10% dei componenti dell’Assemblea Nazionale o da un numero, compreso tra 1500 ed 2000, di iscritti al Partito Democratico, distribuiti in non meno di cinque regioni ed appartenenti ad almeno tre delle cinque circoscrizioni territoriali per il Parlamento Europeo.
Tali regole sono state rese note il 27.09.2013 e pubblicate in modo analitico sul sito internet ufficiale del Partito Democratico solo in data 14.10.2013.
Ne consegue che ogni elettore o elettrice che volesse voluto presentare la propria candidatura alla carica di Segretario del Partito Democratico, aveva a disposizione un tempo di appena tredici giorni al fine di adempiere alla regola della sottoscrizione.
Nel caso di specie, dunque, il Sig. Amaducci si è trovato in una condizione di oggettiva impossibilità all’adempiere alle regole appena esposte, in un così breve lasso di tempo: egli, pertanto, ha subito una ingiusta limitazione al suo diritto di partecipazione alle elezioni di Segretario del Partito Democratico dell’anno 2013. Infatti, l’elevato numero di firme da raccogliere, in così poco tempo, ha comportato una effettiva limitazione della competizione pluralistica per le elezioni delle primarie del Partito Democratico del 2013, eclissando la democrazia interna.
Per tali motivazioni, il Sig. Amaducci presentava nel giugno del 2015 un esposto (doc.1) alla Commissione nazionale di garanzia del Partito Democratico denunciando le impervie modalità di partecipazione all’elettorato passivo alle Primarie 2013 e soprattutto la loro tardiva comunicazione sul sito internet ufficiale del Partito Democratico delle regole per presentare la candidatura a Segretario.
Posto che la Commissione nazionale di garanzia non ha mai provveduto a rispondere al Sig. Amaducci, quest’ultimo ha, successivamente, adito la CEDU presentando un ricorso (doc.2) nel dicembre del 2015 con il quale denunciava le limitazioni subite.
Tuttavia, la CEDU, in data 16.06.2016 dichiarava inammissibile il ricorso, poiché non erano stati esperiti prima tutti i procedimenti interni. Invero, per quanto concerne l’adizione in via diretta della CEDU, occorre precisare che nessun regolamento ne fa espresso divieto, incluso quello della Corte Europea del 13.05.2013. Infatti, soltanto la giurisprudenza si è pronunciata sul punto affermando che i ricorsi alla CEDU possono essere presentati solo in via residuale ogni qualvolta siano state esperite tutte le procedure interne. Nel caso di specie, tuttavia, tale orientamento giurisprudenziale non è condivisibile poiché la complessità e la peculiarità della questione ed il fatto che il Sig. Amaducci aveva cercato di adire preventivamente le procedure interne, quale la commissione di Garanzia, senza riceverne alcuna risposta, giustificano la convinzione dello stesso che fosse opportuno proporre ricorso direttamente alla CEDU.
Tuttavia, la CEDU, in data 16.06.2016 dichiarava inammissibile il ricorso, poiché non erano stati esperiti prima tutti i procedimenti interni. Invero, per quanto concerne l’adizione in via diretta della CEDU, occorre precisare che nessun regolamento ne fa espresso divieto, incluso quello della Corte Europea del 13.05.2013. Infatti, soltanto la giurisprudenza si è pronunciata sul punto affermando che i ricorsi alla CEDU possono essere presentati solo in via residuale ogni qualvolta siano state esperite tutte le procedure interne. Nel caso di specie, tuttavia, tale orientamento giurisprudenziale non è condivisibile poiché la complessità e la peculiarità della questione ed il fatto che il Sig. Amaducci aveva cercato di adire preventivamente le procedure interne, quale la commissione di Garanzia, senza riceverne alcuna risposta, giustificano la convinzione dello stesso che fosse opportuno proporre ricorso direttamente alla CEDU.
Se, dunque, il Sig. Amaducci ha deciso solo ora di rivolgersi al Giudice Nazionale è perché da un lato la CEDU ha imposto la via interna prima di adire la propria giurisdizione, dall’altro perché, l’attore, confidava in una apertura da parte del Partito Democratico in vista delle Primarie del 2017.
Per inciso, a dimostrazione che il Partito Democratico ha la tendenza a procedere incurante delle rivendicazioni che gli vengono sottoposte, occorre segnalare che in data 16.02.2017 è stata inviato dal Sig. Amaducci, tramite lettera di raccomandata ai Garanti nazionali del Partito Democratico, un esposto (doc.3) con cui si faceva notare che le modalità con le quali veniva celebrato il nuovo congresso 2017, per la loro celerità, apparivano assai criticabili. Come è noto, infatti, in data 19.02.2017, il Segretario nazionale si dimetteva dalla carica ed il Partito Democratico deliberava di convocare il Congresso nazionale, fissando a stretto giro, per il 30.04.2017 la data delle Primarie.
Giova segnalare che la Terza sezione civile del Tribunale di Roma ha appena accolto il ricorso di alcuni attivisti e dirigenti del partito sulla riorganizzazione dei circoli romani proprio contro il commissario Matteo Orfini, Presidente del Partito Democratico.
Per evidenziare la concezione elitaria ed autoreferenziale del Partito Democratico è opportuno menzionare una serie di fatti accaduti proprio alle soglie delle Primarie del 2017, fatti che il Sig. Amaducci riportava già nella citata lettera ai garanti del 16.02.2017.
Nella suddetta lettera, il Sig. Amaducci rievocava, in primo luogo, i suoi passati suggerimenti in campo di riforma giudiziaria, tra cui l’abolizione della prescrizione, producendo un esposto al CSM, in data 17.03.2017 (doc.4), avente oggetto il tema dei tempi biblici della giustizia a cui sono sottoposte “le persone reali di questo Paese” (W. Veltroni, 14.10.07).
Il Sig. Amaducci, nel medesimo scritto, fa riferimento ad un suo precedente post dove si affronta il tema della legge elettorale “Italicum” n.52/2015, cassando il metodo elettivo introdotto con suddetta legge (adducendo a sostegno anche la Sentenza della Corte Costituzionale del 2017 n. 35) a fronte della necessità di una legge elettorale che garantisca un “minimo di maggioranza parlamentare” (doc.1; paragrafo 16-g).
Uno dei motivi di propaganda del Segretario uscente è quella di lanciare una piattaforma sul web per coinvolgere tutti gli iscritti del partito in memoria di Robert Fitzgerald Kennedy, denominata ‘Bob’ (doc.5). Tuttavia, occorre notare come già nel 2003 il Sig. Amaducci proponeva, all’associazione “Libertà & Giustizia” di creare un sito web ove tutti gli iscritti all’associazione potessero decidere le priorità degli argomenti da trattare in base alla loro necessità (doc.1; 14-k). Posto ciò è opportuno informare che ad oggi il Sig. Amaducci gestisce un blog di sua creazione (www.civitasdemocratica.it) in cui vengono trattate questioni politiche e di attualità.
Sempre nella lettera ai Garanti del febbraio 2017, inoltre, il Sig. Amaducci avendo messo on line la prima banca dati al mondo sull’istruzione superiore in Europa, ripropone un tema da lui denunciato da quasi 20 anni, quello della disoccupazione giovanile ben espresso nella lettera a Prodi del 2000 (doc1; 13-n), con particolare riferimento alla mancanza di qualificazione e mobilità degli studenti, così come accennato dal presidente di “Garage Erasmus”, ed alla successiva riforma “Erasmus+” (doc.1; 7-i).
Nella suddetta lettera, poi, l’attore pone il problema dell’invecchiamento della popolazione e delle sue inevitabili conseguenze. A tal riguardo, è recente la polemica sulla consegna dei dati sanitari a IBM, in virtù di un accordo col Governo nel 2016. La questione della possibile svendita dei dati sanitari alle assicurazioni era stata già esaminata nell’esposto del 05.06.2015 ai Garanti nazionali del PD (doc.1; 23-d) dal momento che la banca dati sul Progetto Finalizzato Invecchiamento era stata istituita molti anni prima con soldi pubblici e costata molti anni di ricerca.
Il Sig. Amaducci, infine, accenna anche alla Soc. Breda come uno dei problemi di politica industriale(doc.1; 13-k), diventato argomento durante le Primarie 2017 (doc.6), ed al tema degli appalti (doc.1; 7-l e 22). L’introduzione del Debat Public (doc.1; 25-j) solleva il problema delle anomalie sui bandi Consip e le relative soluzioni (doc.1; 25-f); tant’è che ben prima della corsa alla Segreteria PD del 2013, l’attore aveva tentato invano di organizzare un convegno in Regione Toscana a tal proposito (doc.1; 20-c).
Nella lettera ai Garanti del 16.02.2017, oltre ai temi di bioedilizia e risparmio energetico, si accenna alla raccomandata che l’attore, in qualità di cittadino americano, ha inviato nel 2013 all’ex Presidente degli Stati Uniti Barack Obama avente ad oggetto i problemi di speculazione finanziaria che hanno coinvolto la banca Monte dei Paschi di Siena.
Tutto quanto sopra esposto denuncia non solo lo spirito di “conservazione” ed autoreferenzialità che ha caratterizzato finora il Partito Democratico che in questo modo esclude “le persone reali di questo Paese” a cui faceva riferimento il fondatore del Partito Democratico (doc.7), ma anche la serietà e l’impegno politico che il Sig. Amaducci poteva esercitare se le procedure di presentazione delle candidature a Segretario glielo avessero permesso. Non a caso tra le sue proposte (doc.1; 3-b) vi era anche quella di rendere le primarie, come negli USA, “regolate per legge” (doc.8).
IN DIRITTO
1) In via preliminare è opportuno soffermarsi sulla competenza territoriale del Giudice adito.
Al fine di una corretta individuazione, nel caso concreto, del Foro territorialmente competente occorre prendere in esame il II° comma dell’art 19 c.p.c, il quale stabilisce che, nel caso in cui il convenuto sia un’associazione non riconosciuta assimilabile ai partiti Politici, è competente il Giudice ove questa svolga attività in modo continuativo.
Secondo consolidata giurisprudenza, tali associazioni possono essere convenute non solo nel luogo ove si trova la sede principale ma anche nei luoghi ove sono ubicate le sedi secondarie, analogamente a quanto previsto per le persone giuridiche: “pertanto l’iscrizione a ruolo della causa mediante deposito della relativa iscrizione a ruolo negli uffici di cancelleria di una sezione distaccata non configura causa di nullità” (Cass. n 20921 del 2010).
Quindi, la competenza del Foro di Firenze per la causa de quo, è comprovata non solo, ex art 19 II° comma, dal fatto che ivi è presente una sede del Partito democratico che svolge in modo organico e continuativo l’ attività del Partito ma anche dal fatto che, ex art 18 c.p.c. l’odierno attore risiede a Firenze.
2) Per quanto concerne, invece, la limitazione al diritto di partecipazione all’elettorato passivo, sopra descritto, si osserva quanto segue.
Occorre rilevare come suddetti comportamenti contrastino, innanzi tutto, con l’art. 2 comma 4 lett. b dello Statuto del Partito Democratico (doc.11) che prevede un vero e proprio diritto, riconosciuto in capo a tutti gli elettori, di avanzare la propria candidatura alle elezioni Primarie per la scelta dei candidati del Partito alle principali cariche istituzionali.
Inoltre, le regole disposte per la presentazione delle candidature e le relative modalità di pubblicazione violano anche principi costituzionalmente garantiti dall’art 49 e 51 Cost.
La corretta attuazione delle norme costituzionali sopra richiamate comporta dunque che ogni Partito garantisca, nella propria organizzazione, livelli di democraticità tali da favorire la partecipazione alla vita del partito non solo degli iscritti ma anche dei semplici elettori.
Quanto sopra descritto trova espresso riscontro, infatti, nell’art 3 del Regolamento del 2013 contenente i requisiti per la presentazione delle candidature; tale normativa, a differenza di quella pubblicata nel 2009, non indica tra i requisiti l’iscrizione al Partito Democratico (doc.10).
Inoltre, l’art. 8 del Regolamento della Commissione di Garanzia, prevede l’obbligo da parte della stessa di pronunciarsi, nel termine di 30 giorni, sugli esposti riguardanti le violazioni dello Statuto, presentati dai singoli cittadini. Essa deve garantire l’esito del ricorso entro il termine massimo di 60 giorni dall’inizio della procedura (per la precisione, nel testo allegato doc. 9 si legge testualmente: “…sessanta i…”).
Nel caso di specie, tuttavia, il diritto del Sig. Amaducci a ricevere, quantomeno, una tempestiva risposta da parte della Commissione di Garanzia non ha trovato una congrua attuazione.
Pertanto, le violazioni delle norme Statuarie e Costituzionali sopra esposte, aprono le porte alla pretesa risarcitoria dell’attore, derivante da responsabilità extracontrattuale di cui all’art 2043 c.c.
In particolare, l’intervento del Giudice nella vita interna dei partiti non si giustifica rispetto alla denuncia di “semplici” violazioni statutarie, ma diventa necessario in relazione alla lesione di diritti inviolabili quali sono quelli di cui agli articoli 49 e 51 della Costituzione.
Essi prevedono infatti che “tutti i cittadini hanno il diritto ad associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale” e che “tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”.
Quindi, malgrado la selezione dei candidati alle cariche elettive sia affidata esclusivamente agli organi di partito, gli articoli citati affermano il diritto di elettorato passivo del cittadino, al fine della assunzione di cariche elettive.
Pertanto, qualora la scelta dei candidati da inserire nella liste elettorali per il rinnovo di qualsiasi organo istituzionale elettivo avvenga senza il rispetto di quelle regole di democrazia interna che i partiti devono possedere e rispettare, perché imposte dall’art. 49 della Costituzione, l’eventuale sindacato del Giudice, non costituendo certamente una forma di interferenza sulla vita interna dei partiti, non entrerebbe in collisione con la libertà di associazione, atteso che “tale libertà associativa trova, del resto, nel momento elettorale la più genuina e significativa espressione, in modo che sia garantita per gli elettori la possibilità di concorrere democraticamente a determinare la composizione e la scelta degli organi politici rappresentativi” (Cass. n.256 del 2010).
Tutto ciò premesso,
CITA
Il Partito Democratico, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Sant’Andrea delle Fratte, 16, (00187) a voler comparire innanzi al Tribunale di Firenze, in Firenze Viale Guidoni n. 61, Sezione e Giudice designandi, all’udienza che ivi si terrà il giorno 20.09.2017, ore e locali di rito, con invito a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c., nel termine di 20 giorni prima dell’udienza indicata nel presente atto, oppure di quella fissata, ai sensi dell’art. 168 bis, ultimo comma c.p.c. dal Giudice, con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e, inoltre, con avviso che in caso di mancata costituzione si procederà ugualmente in contumacia, per ivi sentir accogliere le spiegate.
CONCLUSIONI
Accertare e dichiarare che il Sig. Giovanni Amaducci ha subito una ingiusta limitazione al suo diritto di elettorato passivo circa la partecipazione alle elezioni di Segretario nazionale del Partito Democratico nella Primaria 2013;
Accertare e dichiarare che la Commissione nazionale di garanzia del Partito Democratico, adita dal Sig. Giovanni Amaducci, il quale contestava le impervie regole di partecipazione, come elettorato passivo, alle elezioni di Segretario nazionale del Partito Democratico nella Primaria 2013 e soprattutto la loro tardiva comunicazione, non ha mai provveduto a rispondere al Sig. Amaducci;
Accertare e dichiarare che la mancata risposta da parte della Commissione nazionale di garanzia del Partito Democratico ha comportato una lesione dei diritti civili e politici tutelati dalla Costituzione agli artt. 49 e 51, nonché dell’art. 25 comma 1 lett. b) del Patto internazionale sui diritti civili e politi del 23/03/1976 (ratificato dall’Italia il 15/09/1978).
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Documenti allegati in copia:
-
Regolamento Partito Democratico Primarie 2013;
-
Statuto del Partito Democratico.
Ai sensi e per gli effetti della legge 23 dicembre 1999, n. 488 si dichiara che il valore della causa è indeterminato ed il contributo unificato è pari ad € 518,00.
Firenze, 14.04.2017
Avv. Giada Budini
Io sottoscritto Giovanni Amaducci, delego a rappresentarmi e difendermi in ogni grado e fase del presente giudizio, e in ogni eventuale fase esecutiva o di opposizione, quale mio difensore, l’Avv. Giada Budini, del Foro di Firenze, con studio in Firenze, via di Camporeggi 1, 50129, alla quale conferisco ogni e più ampia facoltà dalla legge prevista, ivi compresa quella di nominare propri sostituti processuali, transigere e conciliare, riscuotere somme rinunciare agli atti del giudizio ed alla eventuale esecuzione, nonché compiere quanto possa occorrere per il completamento e la definizione dell’incarico affidato. Eleggo domicilio nel di lei studio, in Firenze, via di Camporeggi n. 1, 50129.
Dichiaro altresì di essere stato informato dall’Avv. Giada Budini, in ossequio a quanto previsto dall’art. 4, comma 3, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, della facoltà di esperire il procedimento di mediazione per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia e dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento.
Dichiaro altresì, di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13, D. Lgs. n. 196/2003 ed autorizzo il trattamento dei relativi dati.
Firenze, 14.04.2017
Giovanni Amaducci
E’ autentica
Avv. Giada Budini